Non sono soggette ad alcuna autorizzazione le seguenti opere:

  • interventi di manutenzione ordinaria
  • eliminazione di barriere architettoniche in immobili non assoggettati a vincolo storico-artistico, a vincolo storico-architettonico individuato dagli strumenti urbanistici comunali, che non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell’edificio
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato
  • cambio di destinazione d’uso di parte dell’unità immobiliare, purché contenuto entro il limite del 30% della superficie utile dell’unità stessa e in ogni caso inferiore a 30 mq.
  • cambio di destinazione d’uso di parte degli edifici dell’azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell’azienda, purché contenuto entro il limite del 20% della superficie totale degli immobili e in ogni caso inferiore a 250 mq.

Riferimenti normativi

  • Legge Regionale 31 del 25/11/2002;
  • DPR 380 del 2001;
  • Regolamento urbanistico edilizio comunale.

Per informazioni

Sportello Unico per l’Edilizia